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venerdì 7 gennaio 2011

Internet come Diritto Fondamentale all'interno dell'art. 21 della Costituzione Italiana

Internet come diritto fondamentale per tutti i cittadini. È un problema che dovrebbe implicare la modifica della Carta Costituzionale.
Dall’indagine che l’ Istat ha condotto  su 48 mila individui, indagine relativa all’anno 2010 sui cittadini e le nuove tecnologie, è emerso che la percentuale delle famiglie in possesso di un personal computer è aumentata del 3,3 % e che le famiglie più tecnologiche contano almeno un figlio minorenne. Per contro, invece, le famiglie di soli anziani di 65 anni circa, rappresentano gli esempi meno tecnologici in assoluto.
Inoltre è stato rilevato che, ad oggi, persiste ancora un divario tecnologico rilevante tra  Nord  e Sud Italia.
Quali sono i motivi di questi dati?
Sicuramente la principale ragione risiede nell’ impossibilità ed incapacità di utilizzare un computer e di accedere alla rete. Circa il 10,2 % degli italiani non possiede internet perché gli strumenti d’accesso sono costosi, così come le stesse connessioni richiedono dei costi elevati.
In un’ epoca in cui la tecnologia costituisce il nostro pane quotidiano una simile condizione non può essere accettata come democratica. Infatti ha rappresentato punto di discussione focalizzando l’attenzione sulla rete e su un nuovo diritto di accesso. In occasione dell’ Internet Governement Forum Italia, tenutosi a Roma il 29 e il 30 novembre, Stefano Rodotà, ex Garante della Privacy, giurista e costituzionalista, ha proposto una modifica dell’articolo 21 della Costituzione Italiana. L’articolo che così recita:
Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione.
La stampa non può essere soggetta ad autorizzazioni o censure.
Si può procedere a sequestro soltanto per atto motivato dell'autorità giudiziaria [cfr. art.111 c.1] nel caso di delitti, per i quali la legge sulla stampa espressamente lo autorizzi, o nel caso di violazione delle norme che la legge stessa prescriva per l'indicazione dei responsabili.
In tali casi, quando vi sia assoluta urgenza e non sia possibile il tempestivo intervento dell'autorità giudiziaria, il sequestro della stampa periodica può essere eseguito da ufficiali di polizia giudiziaria, che devono immediatamente, e non mai oltre ventiquattro ore, fare denunzia all'autorità giudiziaria. Se questa non lo convalida nelle ventiquattro ore successive, il sequestro s'intende revocato e privo d'ogni effetto.
La legge può stabilire, con norme di carattere generale, che siano resi noti i mezzi di finanziamento della stampa periodica.
Sono vietate le pubblicazioni a stampa, gli spettacoli e tutte le altre manifestazioni contrarie al buon costume. La legge stabilisce provvedimenti adeguati a prevenire e a reprimere le violazioni,

verrebbe emendato “aggiungendo il diritto di tutti i cittadini "di accedere alla rete Internet, in condizione di parità, con modalità tecnologicamente adeguate e che rimuovano ogni ostacolo di ordine economico e sociale"”. Queste le parole del giurista che fa riferimento, in particolare, al  diritto all’accesso e di digital divide. Ovviamente è implicito  che questa condizione può essere soddisfatta solo all’interno di un mercato che abbatta qualsiasi tipo di ostacolo economico, che renda il servizio accessibile in termine di risorse monetarie, qualora non sia possibile renderlo totalmente gratuito.
Tuttavia, nonostante la crescita nella diffusione dei personal computer e delle connessioni internet rispetto all'anno 2009, l’Italia è agli ultimi posti in Europa
per l’utilizzo delle tecnologie (49% rispetto al 61% europeo).




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